Recesso
Poiché tra l'inquilino e il locatore non viene stipulato un contratto di viaggio ma un contratto di locazione (Codice Civile della Repubblica Italiana, art. 1382), non esiste un diritto di recesso previsto dalla legge. Il prezzo di locazione dovuto per contratto deve essere pagato per intero. Ciò vale anche se l'ospite non si presenta (“no show”) e in caso di partenza anticipata.
Tuttavia, a seconda del momento della cancellazione e/o del motivo della cancellazione, può essere presa in considerazione una politica di cancellazione consueta nel settore.
In ogni caso, l'ospite si riserva espressamente il diritto di dimostrare direttamente al locatore che non si è verificato alcun danno o un danno inferiore a quello richiesto. Tuttavia, se questa prova non viene fornita, il cliente deve pagare il prezzo di affitto concordato contrattualmente.
Non esiste né un diritto legale né un diritto contrattuale di modificare il contratto di locazione dopo la stipula del contratto.